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CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2026-2027: COSA CAMBIA CON IL DECRETO OMNIBUS

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) cambia di nuovo. Con il Decreto Omnibus (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148), il legislatore ha rivisto in modo sostanziale la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 13/2024, con effetto già dal biennio 2026-2027.

CPB è lo strumento, introdotto dalla riforma fiscale, che permette a imprese e professionisti di concordare in anticipo con il Fisco il reddito su cui pagare le imposte per due anni, in cambio di alcuni vantaggi e semplificazioni.

In primis cambia il termine di adesione, non più fissato al 30 settembre 2026, ma bensì al 31 ottobre, prorogato di fatto al 2 novembre, per effetto della regola sulla proroga dei termini che cadono di sabato e domenica).

La proroga non riguarda tutti i soggetti ISA indistintamente: ne beneficiano i contribuenti che aderiscono per la prima volta al CPB e quelli che avevano aderito al primo biennio 2024-2025 e devono decidere se rinnovare. Resta invece escluso chi ha già aderito al concordato per il biennio 2025-2026: per questi soggetti la prossima finestra di valutazione sarà nell’autunno 2027.

Le novità apportate sono diverse molte delle nuove semplificazioni non valgono per tutti. Sono riservate a chi rinnova l’adesione al CPB, cioè alle imprese e ai professionisti che avevano già aderito per il 2024-2025. Per chi invece è la prima volta che si affaccia allo strumento valgono in gran parte le regole ordinarie.

Un tetto all’aumento del reddito proposto

Sempre in sede di conversione del Decreto Fiscale sono stati introdotti dei tetti massimi all’incremento del reddito 2025 che l’Agenzia può proporre nel formulare il CPB 2026-2027, differenziati in base al punteggio ISA del contribuente:


In pratica, più alto è il punteggio di affidabilità fiscale, più contenuto è l’aumento di reddito che la proposta può prevedere rispetto al 2025: una graduazione pensata per rendere il concordato sostenibile anche per i contribuenti con punteggi ISA più contenuti.

La conversione del Decreto Fiscale ha risolto anche un altro nodo: nella versione originaria della Legge di Bilancio 2026, chi aderiva al CPB restava escluso dal beneficio dell’iper-ammortamento sugli investimenti in beni strumentali nuovi. Ora questa deduzione è riconosciuta anche a chi accetta la proposta di concordato, eliminando un disincentivo che, per le imprese con piani di investimento rilevanti, avrebbe potuto pesare più della stabilità fiscale offerta dall’adesione.

Chi può aderire al CPB

Possono accedere al concordato i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), solo a condizione che:

  • non sussistano cause di esclusione ISA nell’anno precedente al biennio concordato;
  • non siano presenti debiti tributari o contributivi (comprese sanzioni e interessi) pari o superiori a 5.000€.

La novità è procedurale ma comunque da segnalare: se prima la mancanza di questi requisiti era un motivo di esclusione da verificare a monte, ora invece l’adesione manifestata senza questi requisiti è priva di effetti fin dall’origine, non semplicemente “esclusa”.

Chi non può più aderire (o deve fare più attenzione)

Le cause di esclusione, disciplinate dall’art. 11 del D.Lgs. n. 13/2024, possono essere di due nature:

1) Società di persone e le associazioni professionali: l’ingresso di nuovi soci o associati che aumenti la compagine nel primo anno del biennio è causa di esclusione (eccetto che non siano eredi).

Diversamente vale per chi rinnova: a patto che i nuovi soci abbiano percepito, nell’anno precedente, redditi da lavoro dipendente o redditi d’impresa/lavoro autonomo non superiori a 35.000 euro. Chi aderisce per la prima volta non beneficia di questa deroga.

2) I professionisti che dichiarano reddito di lavoro autonomo partecipando anche ad associazioni professionali, STP o società tra avvocati (e viceversa): Prima, l’obbligo di adesione congiunta al concordato scattava sempre. Ora viene applicata solo se il professionista e la struttura collettiva svolgono attività riconducibili allo stesso ISA. Questa modifica, a differenza delle precedente, vale sia per chi rinnova sia per chi aderisce per la prima volta.

Cosa cambia per chi rinnova
Coloro che hanno aderito al CPB 2024-2025

Le novità più significative riguardano chi partecipa rinnovando il CPB, chi quindi aveva già aderito nel 2024/2025, che si traducono in una serie di vantaggi. Qui si concentra la parte più significativa delle novità. Chi rinnova il CPB per il 2026-2027 ottiene in vantaggi di seguito riportati:

Benefici premiali ISA rafforzati. Le soglie di esonero dal visto di conformità, i termini di decadenza per l’accertamento e l’esonero sui rimborsi IVA vengono ampliati, ma solo per chi rinnova:

 


Nessun interesse sui pagamenti rateali.
Non verranno applicati interessi sulle rate di imposte da dichiarazione dei redditi, IRAP e IVA, ma solo per il biennio 2026-2027 (saldo 2026/acconto 2027 e saldo 2027/acconto 2028).

Niente maggiorazione dell’acconto. Chi rinnova non paga la maggiorazione dell’acconto IRPEF/IRES (10% della differenza tra reddito concordato ed effettivo rettificato) e dell’acconto IRAP (3%) normalmente riservata a chi è al primo anno di adesione al CPB.

Accesso alla sanatoria 2020-2023. È forse il vantaggio più significativo: solo chi rinnova il CPB 2026-2027 può accedere al regime di ravvedimento speciale per le annualità 2020-2023 riservato ai soggetti ISA. Chi aderisce al CPB 2026-2027 senza aver aderito al 2024-2025 resta escluso da questa opportunità. La sanatoria si calcola in base al punteggio ISA di ciascuna annualità (con ricavi/compensi fino a 5.164.569 euro) e può essere pagata in un’unica soluzione dal 1° gennaio al 15 marzo 2027, oppure fino a 10 rate mensili con interessi legali.

Novità che valgono per tutti
Rinnovo o prima adesione

Le novità che riguardano tutti, a prescindere che si a prima adesione o rinnovo:

  • se il contribuente presenta una dichiarazione integrativa che corregge ricavi, compensi o altri dati relativi all’anno precedente al biennio, il reddito concordato viene ricalcolato sulla base dei dati corretti (con possibilità di ravvedimento per le sanzioni). Si applica già dal modello Redditi 2026 relativo al 2025, cioè i dati alla base della proposta CPB 2026-2027;
  • le cause di decadenza legate a errori nei dati della proposta sono state riscritte: scattano solo dopo un accertamento, riguardano l’anno precedente al concordato, e solo se lo scostamento tra reddito accertato e reddito concordato supera il 30%. Questa regola vale dal CPB 2026-2027 (per i bienni precedenti restano le vecchie regole).

Da segnalare anche che la vecchia causa di decadenza legata alla sopravvenienza di un’esclusione (o al venir meno dei requisiti) è stata eliminata: come detto sopra, ora questi casi rendono l’adesione nulla fin dall’origine, non decaduta in corso d’opera.

Restano invece invariate, e valide per tutti, le altre cause di cessazione: cambio di attività con conseguente cambio di ISA, cessazione dell’attività, passaggio al regime forfetario, operazioni straordinarie tra società, e il superamento per più del 50% del limite di ricavi/compensi ISA (soglia di 7.746.853 euro).

I forfettari possono aderire al CPB?

Su questo punto è bene essere precisi: il CPB descritto in questo articolo resta riservato ai soggetti che applicano gli ISA, quindi per definizione esclude i contribuenti in regime forfetario, che gli ISA non li applicano. Unica eccezione, causa di cessazione: se durante il biennio concordato un contribuente passa al regime forfetario, il CPB cessa.


Il Decreto Omnibus disegna quindi un CPB “a due velocità”: chi rinnova ottiene vantaggi concreti su benefici premiali, acconti, interessi e sanatoria, mentre chi aderisce per la prima volta applica ancora le regole ordinarie. Per questo, se avevi già un CPB 2024-2025, vale la pena valutare con attenzione il rinnovo: non guardando solo al reddito concordato, ma all’insieme dei vantaggi accessori ( ai benefici premiali fino alla sanatoria 2020-2023) che la norma riserva a chi conferma l’adesione.

Per una valutazione della propria situazione specifica, è sempre consigliabile rivolgersi al proprio consulente.

Evo Consulenza Integrata, con la propria area EVO Advisors, è a disposizione per un’analisi personalizzata di fattibilità e convenienza, per verificare requisiti, tempistiche e impatti fiscali dell’adesione o del rinnovo più adatto alla propria situazione aziendale.

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