Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

POLIZZA CATASTROFALE OBBLIGATORIA: CHIARIMENTI E SCADENZE

obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni alle immobilizzazioni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali

Polizza catastrofale obbligatoria: Le Novità 2025 che Ogni Imprenditore Deve Conoscere
L’introduzione dell’obbligo di polizze assicurative contro i rischi catastrofali rappresenta una delle novità normative più significative degli ultimi anni per il mondo delle imprese. La Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024) ha stabilito regole precise che interessano praticamente tutte le aziende italiane, con successive modifiche che hanno chiarito aspetti fondamentali e introdotto importanti proroghe differenziate.

L’informativa del 4 giugno 2025 ha fornito un quadro definitivo delle scadenze e degli adempimenti, confermando un approccio graduale che tiene conto delle diverse dimensioni aziendali. Come consulenti integrati, riteniamo fondamentale che ogni imprenditore comprenda appieno le implicazioni di questa normativa per poter adottare le strategie più efficaci.

Chi è coinvolto dall’obbligo assicurativo

L’obbligo si applica in modo ampio e coinvolge tutte le imprese tenute all’iscrizione nel Registro Imprese, sia quelle con sede legale in Italia sia quelle con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione nel nostro Paese. È importante sottolineare che l’unica categoria esonerata riguarda le imprese agricole ex articolo 2135 del Codice Civile, per le quali è prevista l’applicazione del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole.

Questa ampia copertura normativa significa che la stragrande maggioranza delle realtà imprenditoriali italiane dovrà confrontarsi con questo nuovo adempimento, indipendentemente dal settore di attività o dalla forma societaria adottata.

I beni che devono essere assicurati

La normativa è molto precisa nell’identificare quali beni devono essere oggetto della copertura assicurativa. Si tratta di tutte le immobilizzazioni materiali utilizzate nell’attività d’impresa: terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.

La copertura deve proteggere questi beni dai danni direttamente causati da eventi specifici che la legge identifica come calamità naturali ed eventi catastrofali. Parliamo di sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni: eventi che, purtroppo, il territorio italiano conosce bene e che possono causare danni devastanti alle attività produttive.

Un aspetto particolarmente importante, chiarito dalle modifiche normative, riguarda i beni non di proprietà. L’imprenditore deve infatti assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa, anche se non ne è proprietario, come nel caso di beni in locazione o leasing. L’unica eccezione riguarda i beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che utilizza tali beni.

Le scadenze differenziate

Una delle novità più significative introdotte dalla conversione del DL n. 39/2025 (Legge n. 78/2025) riguarda la proroga differenziata dell’obbligo di stipula delle polizze. Il legislatore ha riconosciuto che le diverse dimensioni aziendali richiedono tempi diversi per adeguarsi a questo nuovo obbligo, introducendo scadenze graduate:

Tabella con le scadenze di obbligo di polizza con divisione di grandezza aziendale

Questa differenziazione temporale rappresenta un importante riconoscimento della necessità di dare alle imprese più piccole il tempo necessario per valutare le opzioni disponibili e negoziare le migliori condizioni assicurative.

I nuovi parametri dimensionali

Per determinare correttamente la categoria di appartenenza e quindi la scadenza applicabile, la normativa fa ora riferimento alla Raccomandazione n. 2003/361/CE, abbandonando il precedente riferimento alla Direttiva UE n. 2023/2775. I parametri aggiornati sono i seguenti:

È fondamentale ricordare che un’impresa rientra nella classificazione di Micro/Piccola/Media quando non supera almeno due dei predetti elementi. Questa valutazione dimensionale è cruciale per determinare non solo la scadenza dell’obbligo, ma anche per pianificare correttamente la strategia di compliance aziendale.

Criteri di determinazione del valore e assicurabilità

La normativa fornisce indicazioni precise anche per la determinazione del valore dei beni da assicurare. Per gli immobili si considera il valore di ricostruzione a nuovo, per i beni mobili il costo di rimpiazzo, mentre per i terreni si fa riferimento al costo di ripristino delle condizioni interessate dall’evento calamitoso.

Un aspetto delicato, chiarificato dalla riscrittura del comma 106 della Legge n. 213/2023, riguarda gli immobili oggetto della polizza assicurativa. L’assicuratore è ora tenuto ad assicurare esclusivamente:

  • Gli immobili costruiti/ampliati sulla base di un valido titolo edilizio
  • Gli immobili la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio
  • Gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria/condono

Questa precisazione ha implicazioni importanti: per gli immobili non assicurabili in base ai criteri sopra esposti non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione a valere su risorse pubbliche, anche in caso di eventi calamitosi.

Copertura assicurativa per conto altrui

Le modifiche normative hanno introdotto disposizioni specifiche per le imprese che assicurano beni di proprietà di terzi. Quando un’impresa assicura beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività, deve comunicare al proprietario l’avvenuta stipula della polizza. In caso di sinistro, l’indennizzo spettante viene corrisposto al proprietario del bene, che è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti.

Il sistema prevede anche una tutela per l’impresa assicurante: in caso di inadempimento da parte del proprietario, l’impresa ha diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività, nel limite del 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario. Inoltre, l’impresa che ha stipulato il contratto di assicurazione per conto altrui ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore.

Il regime sanzionatorio: chiarimenti del MiMIT

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito importanti chiarimenti il 14 aprile 2025 riguardo al regime sanzionatorio. La disciplina che prevede la preclusione all’assegnazione di contributi, sovvenzioni, agevolazioni e bandi pubblici in caso di mancata stipula della polizza presenta due caratteristiche fondamentali.

Prima di tutto, non ha carattere autoapplicativo: ogni singola Pubblica Amministrazione dovrà definire le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento dell’obbligo assicurativo. Inoltre, non è retroattiva e opera dalla data del provvedimento di adeguamento e recepimento della stessa nell’ambito della disciplina del contributo, sovvenzione o agevolazione pubblica, o dalla diversa data ivi indicata.

Raccomandazioni strategiche per le imprese

Alla luce di questo complesso quadro normativo, risulta evidente l’importanza di un approccio strategico e tempestivo.

Consigliamo alle imprese di:

  • Verificare la dimensione aziendale in base ai nuovi parametri per identificare correttamente la scadenza dell’obbligo
  • Procedere tempestivamente alla ricerca di offerte assicurative, confrontando le condizioni proposte dalle diverse compagnie
  • Verificare che i beni in uso, ma non di proprietà, siano adeguatamente coperti (dal proprietario o dall’utilizzatore)
  •  Per le aziende che dispongono già di una polizza assicurativa che copre eventi catastrofali, verificare l’adeguatezza della copertura rispetto ai requisiti normativi

La tempestività nell’affrontare questi adempimenti non è solo una questione di compliance normativa, ma rappresenta anche un’opportunità per ottimizzare la protezione del patrimonio aziendale e valutare soluzioni assicurative competitive sul mercato.

Il supporto di EVO consulenza integrata

EVO consulenza integrata, con il suo approccio multidisciplinare, può accompagnare le aziende in tutte le fasi di questo processo: dalla valutazione della dimensione aziendale alla verifica delle coperture esistenti, fino alla gestione degli aspetti amministrativi e fiscali connessi.

EVO consulenza integrata con EVO Advisors è al tuo fianco con competenze specialistiche per qualsiasi chiarimento o approfondimento sulla tematica trattata.

Contattaci per una consulenza personalizzata:
✍️ Compila il Form sul sito
📧 scrivi una mail a segreteria@evoadvisors.it
📞 chiamaci al numero 049 879 1991

design agency

We make creative solutions
for modern brands.

© 2025 EVO Tutti i diritti riservati | P.I. 04643450283